Art. 4.
(Trattamento dei dati personali).

      1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale sia stata corretta l'attribuzione di sesso, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nome e cognome.

 

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      2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.